In forma di associazione temporanea di imprese, i concessionari SAD Spa e consorzio LiBUS avevano presentato alla Provincia di Bolzano una quarta proposta di project financing con oggetto l’affidamento in concessione in via esclusiva del servizio di trasporto con autobus e su sede fissa (tram e funivia) per il bacino extraurbano provinciale. La proposta è stata esaminata sul piano giuridico dalla Ripartizione provinciale mobilità in collaborazione con l’Avvocatura della Provincia e oggi la Giunta provinciale ha deciso di dichiarare non ammissibile tale proposta di project financing, come ha spiegato l’assessore alla mobilità Florian Mussner.
L’offerta di un progetto di partenariato pubblico-privato per l’affidamento dei servizi di trasporto extraurbani era stata presentata dai concessionari privati alla Provincia in vista della scadenza a fine 2018 delle concessioni attualmente in vigore per gli autobus extraurbani del servizio di trasporto pubblico locale. Per corrispondere sul piano giuridico alle norme UE in materia di affidamento di concessione di servizi, il Consiglio provinciale ha approvato la nuova legge 15/2015 sulla mobilità. In particolare, il legislatore – in ragione della competenza legislativa primaria in questo settore – ha deliberato all’art. 8 la scelta di fondo di suddividere il territorio provinciale in più bacini omogenei di utenza: questi bacini da mettere a gara sono intesi come lotti unitari per l’affidamento dei servizi di trasporto di linea sulla base di criteri socioeconomici, della sostenibilità ecologica e per garantire la maggiore partecipazione possibile al bando anche delle medie e piccole imprese. L’Autorità di regolazione dei trasporti (delibera 48/2017) ha inoltre precisato che i cosiddetti maxilotti ostano al principio della concorrenzialità.
Anche l’Autorità nazionale anticorruzione ANAC ha constatato in un caso analogo a Velletri che l’istituto del project financing non è applicabile nei casi di affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri attraverso lo strumento della concessione di servizio, soprattutto in mancanza di realizzazione di infrastrutture. I servizi di trasporto pubblico locale infatti, a differenza di quanto prevede la disposizione contenuta nell’art. 165 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sono contraddistinti da notevoli sovvenzioni pubbliche che vanno ben al di sopra del limite massimo consentito del finanziamento pubblico (49% dell’investimento, inteso come valore complessivo dell’operazione di concessione).